| Esami di Stato | |||||||||||||||||||||||||
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DOCUMENTAZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE
(torna
su) conoscenze,
competenze e capacità raggiunte b) difficoltà
incontrate e come sono state superate o non superate c) discipline per le
quali sono stati adottati particolare
criteri didattici d) percorsi
equipollenti eventualmente svolti e) attività
integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione
parziale o totale di alcune
discipline f) risorse utilizzate
(docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie
ecc.) g) qualsiasi altra
informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far
pervenire alla Commissione - esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle
prove per le valutazioni e precisamente: con quali
tecnologie b) con quali
strumenti c) con quali modalità d) con quali
contenuti e) con quale
assistenza (docente di sostegno, assistente educativo,
obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere
esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare
fraintendimenti in chi
legge. - eventuale richiesta
di prove equipollenti e di assistenza:
sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche,
pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove
equipollenti, indicando chiaramente: quale tipo di
prova si richiede b) quale tipo di assistenza e con quali
compiti c) quale durata per
le prove
scritte E’ molto importante
concordare con l’alunno handicappato la modalità delle prove da sostenere nel corso
dell’esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di
presentazione dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare
anche in un foglio a parte tale richiesta. La Commissione, esaminata
la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le
prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le
modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della
consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione
decida in senso contrario al Consiglio di
classe, deve motivare per iscritto la propria
decisione. PROVE
EQUIPOLLENTI (per candidati con percorso didattico
riconducibile) (torna
su) La prova inviata dal
Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio,
computer, macchina da scrivere, per mezzo
della dettatura all’insegnante di sostegno, ecc.
In questo caso occorre
accertare come l’allievo potrà svolgere le prove e se tale
svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in
grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare
ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono
rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli
altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza
necessaria - la prova inviata dal
Ministero della P.I. è svolta in "modalità
diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune
possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie.
In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad
esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga
alla Commissione una prova equipollente che consista nello
svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può
sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di
handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le
modalità di svolgimento
- la prova è proposta dalla
Commissione di esame e ha contenuti
culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli
proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla
Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la
preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve
inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve
poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle
prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. Il Consiglio di
classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per
la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a
parte il testo delle prove realizzate durante l’anno dal candidato.
La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale
esperto) deve preventivamente preparare le prove d’esame diverse da
quelle proposte dal Ministero della P.I.,
omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni
fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità,
l’assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia
realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe,
esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o
l’insegnante curricolare o il docente di
sostegno e esaminati testi di prove
eseguite durante l’anno - per quanto riguarda il
colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o
qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un
operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore. Ad esempio, un
docente o assistente o operatore mediatore
o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio
gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e - viceversa - il
linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile
al docente. PROVE DIFFERENZIATE (per candidati con percorso didattico
differenziato) (torna
su) · Il
documento che illustra il percorso formativo e/o professionale
seguito dall'alunno ( Art. 5, comma2
Regolamento) · La
Relazione indicata all'Art. 6, comma 1 del
Regolamento, che deve contenere in modo chiaro l'indicazione delle
conoscenze, competenze e capacità conseguite dallo studente che sono
da accertare durante la prova d'esame In particolare, questa indicazione deve essere fatta
specificando, quando è utile, in quale ambito e con quale modalità
lo studente può utilizzare tali conoscenze, competenze e capacità.
Ad esempio · "lo
studente sa costruire e analizzare archivi elettronici di dati, se
il computer è dotato di una apposita
interfaccia (pedaliera, barra Braille, ecc.) un secondo esempio:
· "lo
studente sa utilizzare il tornio se il segnale di pericolo non è
acustico, ma ottico"; · altro esempio: "lo studente
realizza la mise en
place (apparecchiatura della
tavola) se l'ordine gli viene dato in modo chiaro e pacato e se
l'ambiente è tranquillo" Occorre aver presente che
negli Istituti professionali e negli Istituti d'arte, fra i
candidati in situazione di handicap che hanno svolto piani didattici individualizzati con
obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, vi sono anche studenti che non hanno conseguito il
titolo di operatore o di maestro d'arte, ma solamente un credito
formativo. In tal caso la Commissione d'esame predispone, su
indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, e poi
anche il colloquio, coerenti con le competenze da accertare, e
gestiti con le stesse modalità utilizzate per le verifiche durante
l'anno scolastico nell'ambito dell'autonomia, della socializzazione,
dell'apprendimento e della acquisizione di competenze relazionali
e/o professionali. In particolare è importante che le prove
scritte/pratiche siano fatte contemporaneamente a quelle della
classe di appartenenza o della classe
frequentata. La valutazione delle prove
scritte/pratiche deve essere espressa in 45
(quarantacinquesimi), quella del colloquio in 35 (trentacinquesimi),
ed entrambe devono essere fatte contemporaneamente a quelle
riguardanti gli altri allievi della classe di appartenenza o della
classe frequentata. La Commissione d'esame
rilascia il certificato di credito formativo attestante le
conoscenze, competenze e capacità conseguite. Tale attestazione può
costituire - in particolare quando il piano educativo
individualizzato prevede esperienze di tirocinio, stage, inserimento
lavorativo - un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di
formazione professionale nell'ambito degli accordi tra
amministrazione scolastica e Regioni. TEMPI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE
(torna
su) ASSISTENTI PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE
(torna
su) 1.assistenza per l’autonomia, cioè alla persona o per l’aiuto personale; ad
esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere
d’acqua ecc. Durante l’anno scolastico
l’assistenza relativa al punto a) è di
solito prestata da un assistente appositamente nominato, un
accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta,
appunto, di un "assistente", cioè di una
persona che aiuta l’alunno in situazione di handicap negli
spostamenti e nella cura della persona. Tale "figura", durante le
prove scritte, è presente nell’istituto e può esserlo anche
nell’aula dove il candidato svolge l’esame. L’assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l’ha sempre
fatta durante l’anno scolastico (docente di sostegno, docente di
classe, obiettore di coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal
Consiglio di classe. Quest’ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di
questa scheda, deve infatti: - chiedere l’assistenza
necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza
deve svolgere - personale assegnato alla
scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi
interessati e, in mancanza, dalle associazioni
di ciechi e di sordomuti o
dalle loro famiglie" - "obiettori di coscienza
operanti presso gli Enti Locali" CANDIDATI ESTERNI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP (torna
su) ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (guarda modello .doc- scarica modello
.zip)
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Inserito il: 23/04/2003 |