Ordinanza Ministeriale n. 90

ORDINANZA MINISTERIALE n. 90

(prot.4042)

Roma, 21 maggio 2001

 

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001.

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni  sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il R.D. 4.5.1925, n.  653, contenente disposizioni  sugli alunni, esami e tasse negli  istituti medi di istruzione;

Visto il R.D. 26.4.1928, n.  1297, ed in particolare l'art.137;

Visto il  R.D. 22.11.1929, n.  2049;

Visto il  R.D.11.12.1930, n. 1945, con  il  quale  sono stati  fissati gli  orari   ed  i programmi  dei conservatori musicali;

Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286  concernente l'ordinamento degli istituti  per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il  D. P.R. 12/2/1985, n. 104, con il  quale sono stati  approvati i programmi  didattici per  la scuola primaria;

Vista la  legge 24.12.1957, n.  1254, con la quale sono stati  introdotti i cicli didattici  nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il D.M.9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per   le   prove  di  esame  di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità  dello  svolgimento della  medesima;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione,

Vista la legge 8.8.1995, n.352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Vista la legge 10.12.1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D. P.R. 23.7.1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;

 

 

Visto il D. P.R. 24.6.1998, n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista la legge  20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo scolastico;

Visto il D.P.R.  9-8-1999, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l’attuazione della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

Visto il D.M.13 marzo 2000, n.70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n.9 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione;

Vista l’O.M. 2 maggio 2000, n.134, concernente il calendario scolastico per l’anno 2000-2001;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n.286;

Vista l’O.M. 13 febbraio 2000, n.29, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l’anno scolastico 2000-2001.

Vista la lettera circolare n.2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di idoneità e di licenza elementare nelle scuole elementari paritarie;
 

 

ORDINA
 

 

TITOLO I

SCUOLA DELL’OBBLIGO

scuole  elementari
 

 

Art. 1

scrutini  ed esami
 

1.  Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.

2.  Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza a quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

3.  Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scolastico.

4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993,n.236 e dalla circolare ministeriale n.491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l’apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.

5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

6. I docenti  di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell’art.145- comma 2- del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297, non ammettere l’alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

       A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull’attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

7. Qualora non sia stata ancora adottata l’organizzazione  modulare di cui all’art.121 - comma terzo - del D.L.vo n.297/1994, le operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall’insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.

 

 

Art.2

Esami di licenza elementare

 

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all’attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall’art.128 del D.L.vo n.297/1994 e dall’art.1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

       Le due prove riguardano, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline,

 

verte sull’intera attività svolta nel corso dell’anno scolastico ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.

3. L’esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui alla circolare ministeriale n.491 del 7 agosto 1996.

 

 

Art.3

Commissioni degli esami di licenza elementare

 

1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

      Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l’insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell’art.4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.

3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale,  su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche l’insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle discipline impartite nella scuola elementare parificata.

5. La commissione d’esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell’art.395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.

 

 

                                                                       Art.4

                        Scuola familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e licenza.

 

1. Per scuola  familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.

4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.

      Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l’ottavo giorno dall’inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

      Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un  colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.

6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni  di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.

7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell’attività svolta.

8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo anno di età.

 

 

 

Art.5

Commissioni di esame nelle scuole private autorizzate

 

1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o licenza non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata.

       In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell’esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico.

2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.

 

 

Art.6

Prove suppletive

 

1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione  degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

2. I commissari d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.

3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1^,2^,3^ e 4^ per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.

      Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.

      E’ da tenere presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

 

 

   

Art.7

Valutazione

 

1. Il giudizio finale riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione <<ammesso>> o <<non ammesso>>:a) <<alla classe successiva>> o b) <<al successivo grado dell’istruzione obbligatoria>>.

2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.

 

 

 

TITOLO II

SCUOLE MEDIE
 

Art. 8

Valutazione finale ed esami di idoneità.

 

1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità  e licenza media  i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.

2. La sessione degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è unica.

3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.

4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno  non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

5. L’esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste  nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell’art.3 della legge 16 giugno 1977,n.348.

6. Le  prove degli esami di idoneità vertono sui  programmi integrali  delle  classi  per le quali  i  candidati  non  abbiano conseguito la promozione o la idoneità.

7. Nella  valutazione  finale e  negli  esami  deve  essere attribuito   un  giudizio  unico  alle  discipline   "storia"   ed "educazione civica".

8.  Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

9. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame  abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio  della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare  la  classe seconda.

10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono  presentare,  qualora lo ritengano opportuno,  domanda  di ammissione  all'esame presso un'unica scuola media  dello  stesso centro,  ovvero,  qualora  sussistano  particolari  condizioni  di ordine logistico, di centro vicino.

11. La  scuola e' tenuta ad accettare le relative  domande, fatta  salva  l'applicazione del disposto  di  cui  al  successivo comma.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni  ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa  con  i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole,  avendo cura,  per quanto  possibile, di tenere  unito  il  gruppo  della medesima provenienza  didattica.  Gli  altri  privatisti  vengono distribuiti fra  le  varie  scuole,  avendo  cura,   per   quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.

     13.Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

     14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento  della  famiglia o da  altri  gravi  impedimenti  di natura  oggettiva  non abbiano potuto essere valutati  al  termine delle  lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni   dell'anno   scolastico   successivo,   prove suppletive  che  si  concludono con  il  giudizio  complessivo  di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

    15. Nello  svolgimento di tali prove  non  possono  seguirsi  criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.

    16. Le disposizioni di cui al successivo art.18, comma 6, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media. 

 

 

Art.9

 

Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media

 

1.  Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente  riconosciute,  salvo  quanto previsto dall'art.32  della legge 19.1.1942, n. 86,  per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica. 

 

 

2. Il  Consiglio di classe, in sede di valutazione  finale, delibera  se  ammettere o non ammettere all'esame di  licenza  gli alunni  della  terza  classe, formulando il giudizio  di  idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un  giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici  per disciplina  e  delle valutazioni espresse nel corso dell'anno  sul livello  globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' ed alle attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza  ma,  se  esso e'  elevato, la relativa  deliberazione  del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati privatisti, che abbiano compiuto o  compiano entro  l'anno solare il quattordicesimo anno di età e  siano  in possesso  della licenza elementare, i candidati che detta  licenza abbiano  conseguito  da  almeno un triennio,  nonché  coloro  che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere  ammessi a  sostenere  gli esami di licenza devono presentare  la  relativa domanda  in  carta  libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola  media  statale, paritaria  o  pareggiata, più  vicina alla propria abitazione,  tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della  facilita' di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono  presentare,  qualora lo ritengano opportuno,  domanda  di ammissione  all'esame  presso un'unica scuola  media  statale, paritaria  o pareggiata   dello  stesso  centro,  ovvero,  qualora   sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.

7. La scuola e' tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva  l'applicazione del disposto di cui al successivo  comma  12 del presente articolo.

8. Nelle  città  sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della citta' si insegni tale lingua.

9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all’esame, controfirmate dall’esercente la potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n.127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n.349 del 7-8-1998, in materia di autocertificazione.

10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche  quelle  modalità  del colloquio pluridisciplinare  riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica  contenute  nel decreto ministeriale 26 agosto 1981,  riguardante  i  criteri  e  modalità   per lo svolgimento degli esami di licenza.

11. I  candidati  privatisti che hanno compiuto  o  compiano nell'anno  solare il 14° anno di età e che abbiano  seguito  studi all'estero,  per  almeno  cinque anni, con  risultato  favorevole, presso  scuole  legalmente riconosciute dallo Stato  estero,  sono ammessi  all'esame  di  licenza media.  A  tal  fine  essi  devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui dalla precedente lettera  b),  una attestazione, rilasciata dal console  competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima  scuola,  il  Provveditore agli  Studi,  d'intesa  con  i presidi   interessati  ed  i  presidi  delle  scuole  private di provenienza  dei  gruppi privatisti, provvede a  distribuire  tali candidati  fra le varie scuole,  avendo cura di unire, per  quanto possibile,  il  gruppo della medesima provenienza  didattica.  Gli altri  privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri  di  cui al sesto  comma. Il Provveditore agli  Studi,  al quale devono  essere  immediatamente  trasmesse  le  documentate domande  di  ammissione  agli esami dei candidati  privatisti  che risultino  essere  stati preparati da uno o più  insegnanti  della scuola,  dispone  la  assegnazione di  detti  candidati  ad  altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore.  Di  tale assegnazione   deve  essere  data  tempestivamente   comunicazione diretta agli interessati.

13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art.3 della  legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del  Provveditore agli Studi il quale  lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

      a) dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna,  elementare e media;

      b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto  1999, la commissione d’esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.

15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire  da  scuola  diversa da quella in cui  sono  chiamati  a svolgere le funzioni di presidente.

16. Qualora  il  personale anzidetto risulti  indisponibile, ovvero  sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere  tra  di esso  il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art.7, 3° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio1966, n. 362.

17. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo  o  di  diverso comune vicino, facilmente  raggiungibile, sempreché  le  due  scuole  abbiano un limitato  numero  di  terze classi.

18. I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza  della commissione   dell'esame  di  licenza  in  altra   scuola   media, provvederanno  a  delegare,  ai 

sensi  dell'art.  3   del  Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni  di idoneità  solo  nel  caso in cui non possano o  non  ritengano  di svolgere  contemporaneamente la duplice funzione di presidente  di commissione  nell'istituto  di  appartenenza  ed  in   quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice  funzione  di  presidente  di  commissione  di  esame di idoneità,  i  dirigenti scolastici potranno concordare con il presidente  della commissione  degli  esami di licenza presso la propria  scuola  un calendario  delle sedute plenarie delle commissioni e delle  prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi di presenziare quanto meno alle  prove  orali  ed alle sedute plenarie delle  commissioni  di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

19. I candidati interni sostengono tutte le prove di  esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti  sostengono  le  prove  nelle  sedi  presso  le   quali funzionano  le  commissioni  o  sottocommissioni  cui  essi   sono assegnati.  Il  presidente della commissione,  nel  distribuire  i candidati  esterni  fra  le sottocommissioni,  deve  assegnarli  a quelle  funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.

20. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l’ammissione o la non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità previste dai precedenti commi 2,3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il Preside in Consiglio di classe.

21. I candidati provenienti dai predetti  corsi  sostengono l'esame di licenza media nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso  fanno parte della commissione d’esame della  scuola di aggregazione  e ne costituiscono apposita sottocommissione.

22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico. La  riunione  preliminare ha luogo il primo  giorno  non festivo precedente quello dell'inizio  delle prove scritte.

23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

- italiano

- lingua straniera

- matematica.

24. I Provveditori  agli  Studi,  qualora  lo  ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole,  modificare  il  diario delle  prove  scritte  di  cui  al precedente comma. L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.

25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente  della commissione  in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.

26. La  riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli   adempimenti  necessari  per  assicurare  il   regolare svolgimento delle operazioni di esame.

27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati  i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole  terze  classi, gli interventi effettuati compresi  quelli eventualmente  di  sostegno  ed  integrazione  e  la  sintesi  dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i  programmi presentati dai candidati privatisti  e  le domande   di partecipazione   agli   esami   con   la   relativa documentazione.

29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge  secondo  i  criteri  e  le modalità  stabiliti  nel  testo allegato al Decreto Ministeriale  26.8.1981.

30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano  le  disposizioni contenute nell'art.85  del  Regio Decreto 4 maggio1925,  n. 653. Alla presentazione delle terne  dei  temi  al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della   materia   cui  si   riferisce   la   prova. La presentazione  delle  terne  deve riguardare  ciascuna  delle  tre tracce  della  prova  scritta di italiano, delle  due  di   lingua straniera, e la prova di matematica.

31. E' data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza  classe,  su proposta motivata dei rispettivi professori  ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta  in  lingua  straniera,  i testi  proposti  devono  essere ciclostilati  in numero corrispondente ai candidati, o  riprodotti sulla lavagna.

32. Ogni   sottocommissione  opera  collegialmente   nella correzione  degli elaborati e nello svolgimento del colloquio.  Ai fini  di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui  al  comma  34, è necessario che nei  verbali  risulti  il giudizio  della sottocommissione espresso sul colloquio  sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.

33. La   sottocommissione  sulla  base  delle   risultanze dell'esame,  degli atti dello scrutinio finale  e  di  ogni  altro elemento   a  sua  disposizione,  formula  un  motivato   giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto  da  ogni candidato.  Tale   giudizio,  se  positivo,   si   conclude   con l'attribuzione  del  giudizio sintetico di  "ottimo",  "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato".  Il giudizio complessivo, positivo o negativo,  viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.

34. La  sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra  il  consiglio  orientativo (già espresso  ai  fini  della iscrizione)  sulle  scelte successive  dei  singoli  candidati, motivandolo  con  parere  non vincolante sulla  loro  capacità  ed attitudini.  La  sottocommissione  deve  inoltre  stabilire  se  i  candidati  privatisti non licenziati, che non  abbiano  l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.

35. La   commissione  plenaria,  constatato  il   regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai  criteri  di massima  concordati,  ratifica  le  deliberazioni  adottate  dalle sottocommissioni.  Tutte  le deliberazioni  della  commissione  o della  sottocommissione sono adottate a maggioranza;  in  caso  di parità  prevale  il  voto  del presidente. Non è  consentito  ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.

36. Nella  scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.

37. A coloro i quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione,  il  diploma di licenza.

38. Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 33.

39. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

40. Ciascun  presidente  di commissione deve  redigere, in duplice copia, al termine  della  sessione, la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999,n.127. Tale scheda  informativa deve essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno pervenire entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull’analisi svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione - Direzione Generale degli ordinamenti scolastici.

       La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente.

41. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

42. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale. n.304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi  quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l’insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n.335 del 28 maggio 1997.

 

 

Art. 10

                                              Certificazione dell’obbligo scolastico

 

1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall’obbligo scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell’art.1, comma 4, della legge 20-1-1999,n.9 e dell’art.9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica,n.323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale. n.70 del 13 marzo  2000.

 

 

Art.11

Disposizioni finali


1.
 I  consigli  di classe terranno presenti  le  indicazioni contenute  nella  C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza  fra  l'itinerario didattico percorso e lo sbocco  finale nell'esame  di licenza. In tale quadro sarà valutato,  nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni  dall'azione  dei docenti volta ad incentivare,  attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M.  n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a  "far  recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con  l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per  educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione  del territorio".

2.  Nella  fase  immediatamente  preparatoria  all'esame  di licenza,  e  cioè  subito dopo la decisione di  ammissione  o  non ammissione  agli  esami di licenza, il consiglio di  classe  dovrà stabilire,  per  gli   alunni ammessi, i  criteri  essenziali  del colloquio,  consistenti, ovviamente, non nella predisposizione  di domande,  ma nell'individuazione delle modalità di conduzione  del colloquio   in  relazione  ai  candidati  ed  alla  programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3.    Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini  e d'esame  negli istituti e scuole d'istruzione secondaria  che  non siano  in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa  e  nella  presente  ordinanza,  nonché  le  speciali disposizioni  che regolano gli scrutini e gli esami  nelle  scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4.  I  candidati  privatisti possono presentare  domanda  di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola  scuola media.  Qualora,  per  comprovate  necessità,  il  candidato   sia costretto,  entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza,  a cambiare sede,  nella nuova domanda deve far menzione  di  quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5.  Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare.  Negli esami di idoneità e  licenza  di  scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6.  La deliberazione di ammissione o di non ammissione  alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe,  e  quella di ammissione o di non ammissione all'esame  di licenza  relativa agli alunni della terza classe,  nonché  l'esito degli  esami  di idoneità e licenza di scuola media devono  essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7.  Al  termine delle operazioni riguardanti  gli  esami  di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8.  Nessun  candidato può essere esaminato da un docente  al quale  sia  legato da vincoli di parentela o di affinità  sino  al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9.  Nelle  scuole medie annesse ai conservatori di musica  lo svolgimento  degli esami di teoria e solfeggio e  dello  strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante  di  tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente  avverrà  nelle scuole medie  annesse  agli  istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero  che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di  alunni handicappati, di cui al secondo  comma dell'art.7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto,  a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto  di voto  per  tutti gli alunni in  sede  di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati .

 

 

 

TITOLO  III

 

SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA

E AGLI ISTITUTI D'ARTE

 

 

Art.12

Formazione  delle  commissioni  e  svolgimento  delle  prove

 

1.    Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della  commissione di licenza media gli insegnanti di disegno  dal vero  e  di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica  delle terze classi.

2.    le  prove degli esami di disegno dal vero e di  plastica hanno  carattere  grafico-pratico,  giusto  quanto  disposto   dal D.M.9.2.1979.

3.    Nelle  scuole  medie annesse ai Conservatori  di  musica, derivanti  dalla trasformazione dei corsi secondari  inferiori  dei conservatori medesimi operata dall'art.16 della legge 31.12.1962,n.1859,  per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, quanto stabilito dall'O.M. n.201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n.163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente ordinanza.

 

 

 

TITOLO IV

ISTITUTI  D'ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE

 

Art.13

Scrutini finali

 

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell’art.4 del Regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo  e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.

3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare  omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e  dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo.

5. Nei confronti  degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

                   a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento  delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

                   b) della possibilità  di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico successivo.  In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera  autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.  Nel caso di promozione  così deliberata, il preside comunica, per iscritto,  alla famiglia le motivazioni  delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.

6. Nell’esercizio dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo, nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo   della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni  e di  esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate  nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi  propri di ciascuna disciplina.

8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali  da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione   le  attività   di  stages in  aziende  e  di formazione effettuate  durante l'anno scolastico, anche  in attuazione di  appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia,  sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

    

 

Art.14

Credito scolastico

 

1.  Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo  dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni,  procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per  l’anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene  attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza  che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

2.  I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

3.  L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto,  oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi,  anche  di eventuali criteri restrittivi

4.  L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l’indicazione degli elementi  valutativi di cui al comma 3.

5.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima deve essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito formativo.

6.  Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art.11, comma 3, del D.P.R. n.323 del 23.7.98.

 

 

Art. 15

Valutazione  degli alunni  in situazione di handicap

 

1.  Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti  didattici appositamente  individuati dai docenti, al fine  di  accertare  il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2.  Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo  carattere formativo ed educativo e per  l'azione  di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque  aver luogo.  Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica  e  finale,  sulla scorta  del  Piano  Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento  raggiunti, anche  attraverso l’attività di integrazione  e  di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli   obiettivi  prefissati   dal   Piano Educativo Individualizzato.

3.  Ove  il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad  essi globalmente  corrispondenti, decide in conformità  dei  precedenti artt.12 e 13.

4.  Qualora,  al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e,  eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili  ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o  dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la  votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali  ed è  adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo  prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda  esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale  nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe  riduce ulteriormente gli obiettivi  didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione  di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera  in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza  necessità  di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi  di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al  rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.

5.  Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata  di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

6.  Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami  si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7.  Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8.  Al  fine  di  facilitare  lo  svolgimento  delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le  attività previste  al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame  sia sulle modalità di  svolgimento  di prove  equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.

9.  I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche,  previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma  non possono  comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a  quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe  e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per  tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

 

 

Art.16

Pubblicazione degli scrutini

 

1.  A norma dell’art.2 dell’ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2.  In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato (“non ammesso alla classe successiva”, “non qualificato”, ”non licenziato”).

3.  Per gli alunni che seguono un  Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

4.  Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
 

 

Art. 17

Scrutini  nel primo anno di scuola secondaria superiore.

 

1.  Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5,6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell’obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.

2.  A ciascun allievo che è prosciolto dall’obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell’art.1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell’art.9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n.323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.

                                                                     

 

Art. 18

Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione  di  esame

 

1.  Le  domande  di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate  ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

2.  Le  domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un  solo istituto.

3.  In  caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo  istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art.57 del R.D. 4 maggio  1925, n. 653.

4.  Tutte  le  prove  di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito  il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di  diversa sede,  purché  il  dirigente scolastico dell'istituto di  provenienza rilasci apposito nulla  osta  con  la dichiarazione  che  i  motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente,    con visita medica  fiscale, o per altro  grave motivo ,  di terminare l'esame  nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il  nulla osta deve   indicare esplicitamente i motivi della concessione  e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi  al  candidato  trasferito sono  trasmessi d'ufficio  al dirigente scolastico  della  nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.

5.  Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto  a  cambiare sede, nella nuova domanda deve  fare menzione di  quella  precedentemente presentata,  a   pena   di annullamento delle  prove. Non è comunque  consentito  accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

6.  Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti   in  corso,  concernenti  fatti  o situazioni   che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai  suoi  istituzionali  compiti educativi  e  formativi,  il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola  medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa  del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica  del provvedimento   la   scuola   non   può   accettare   domande di partecipazione  agli  esami. Per quanto riguarda  le domande  già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

7.  La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti

8.  Ferma restando l’unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

 

 

Art.19

Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d‘esame

 

1.  I  candidati  esterni che siano in possesso di licenza media  possono  partecipare, trascorso il  prescritto intervallo, agli   esami   di  idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.

2.  Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al  precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

3.  I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno  in  corso il ventitreesimo anno di età  sono dispensati dall'obbligo  dell'intervallo e dalla presentazione di  qualsiasi titolo di studio inferiore.

4.  Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.21.

5.  I  candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in  possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione  alla  frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente  alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6.  All'inizio   della   sessione,  ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati  dai candidati;   la  sufficienza  di  tali programmi   è   condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7.  Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

8.  Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi  dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe  da  essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

9.  Le prove orali sostenute alla presenza di un  solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
 

 

                                                                      Art. 20

Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici e commerciali

 

1.  In  relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere  esami di idoneità ed integrativi anche alle classi  IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle  specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.

2.  I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell’Istituto che, in caso di superamento dell’esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d’esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale  eventuale limitazione. L’ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all’esito positivo delle prove selettive di cui all’art.2 del menzionato decreto ministeriale.

3.  Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell’indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell’indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati  in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento “amministrativo”, “mercantile”, “commercio con l’estero ” e “amministrazione industriale” non sostengono esami integrativi per l’accesso al nuovo corso.  Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell’autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell’anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio d’istituto.

4.  Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a  frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi

 

 

Art.21

Esami di idoneità negli istituti professionali

 

1.  I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità.

2.  Per  l'ammissione  agli  esami  di  idoneità  a classi intermedie  e terminali delle sezioni di qualifica per ottici  ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del  possesso della  licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio  degli esami, devono  documentare di avere acquisito esperienze lavorative  nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato,  che  di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi  sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate.  La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata,  deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3.  Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in  possesso  del  diploma di  qualifica  richiesto   per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero  di  anni almeno uguale a  quello  necessario  per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati  aspirano. I  candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono  dispensati dall'obbligo dell'intervallo,  fermo  restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale are\a. L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.

4.  La valutazione  della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa  alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata,  da una dichiarazione  del datore di lavoro redatta secondo  lo schema allegato alla presente ordinanza.

5.  Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

 

 

Art.22

Esami di idoneità negli  Istituti  d’Arte

 

1.  Per l’ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell’Istituto d’Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d’Arte della sezione per la quale si richiede l’ammissione agli esami.

                                                                     

 

Art.23

Esami di  idoneità. Commissioni  giudicatrici

 

1.  Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art.198, comma 1, del D.L. vo 16 aprile 1994, n. 297.

2.  Qualora  della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte  un  docente già designato quale  commissario interno  in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione  nei  modi seguenti:

a)  con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b)   con altro docente della stessa materia in servizio in una delle  classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c)  con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d)   con  altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto  in  possesso di abilitazione valida  per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora  non  sia  possibile provvedere  utilizzando  i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d)  del precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente  necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della  materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

 

 

Art.24

Esami  integrativi

 

1.  Gli alunni ed i candidati promossi  in sede di scrutinio finale o di  esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita  sessione speciale e con  le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie  o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.  Detta sessione  deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

2.  Gli alunni che non hanno conseguito  la  promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole  di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella  frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che  non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3.  A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.

4.  L'ammissione  agli  esami  integrativi  previsti dai precedenti  commi primo e secondo, per la frequenza di classi  di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e  prescinde dal requisito dell’attività lavorativa.

5.  Gli  alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese  nei programmi della sezione di provenienza.

6.  I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

 

 

                                                                 Art.25

Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni.

 

1.  Gli  esami  di  qualifica  professionale  hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti.

2.  Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.

3.  Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso  di  studi  per  merito e  per obblighi  di  leva,  ai sensi dell’art.2 della legge 10.12.1997, n.425.

                                                                            

 

Art.26

Esami di qualifica professionale. Commissioni.

 

1.  Le  commissioni  di  esame sono  nominate  dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.

2.  Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti  i docenti e  dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo  anno  di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché  da un  esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione  dello  Stato. Gli  esperti  sono considerati commissari a pieno titolo.

3.  In  caso  di impedimento del dirigente scolastico, la  commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.

4.  Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso  ciascuna  scuola secondo le modalità suesposte,  restando inteso  che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal  fine il dirigente scolastico  deve   curare, in  tempo  utile,   la   preventiva convocazione,  presso la sede centrale, dei  componenti  di  tutte le commissioni.

5.  Delle  commissioni  di esami di qualifica  nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime  che, in caso  di  impedimento del dirigente scolastico, le  presiede.  Il direttore  delle scuole coordinate presiede, altresì, in  caso  di impedimento  del  capo  di istituto, le commissioni  di  esami  di idoneità  ed i consigli di classe per la valutazione periodica  o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

6.  Alla  nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti  gli  organismi professionali e tecnico-economici  locali, quali,   ad    esempio,  l'unione provinciale  dei  commercianti, l'unione  provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di  attività dell'istituto,  con l'avvertenza che l'  esperto  può essere nominato anche per più di una commissione.

7.  Non  possono  essere nominati come  esperti  coloro che abbiano  prestato  servizio  a  qualsiasi  titolo  durante l'anno scolastico  presso  lo  stesso istituto, o che  siano membri  del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

                                                                      

 

 Art.27

Esami di qualifica professionale.

 

1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
 

A - Prove strutturate e scrutinio

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.

4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate  o semistrutturate,  al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso  aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche  deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali  o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.

6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

 

B - Prove d'esame

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione  delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità  relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:

a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;

b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei  loro  esiti, in contrasto con i valori espressi  dal curriculum scolastico.

7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare ,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.

9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.

10. La Commissione decide la durata  massima delle singole prove.

11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati  riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale,  da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli  anni precedenti.

C. Certificazioni

1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio  nelle singole discipline.

2. L'attività svolta presso aziende  viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.

3. Nei  diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano  provveduto  al pagamento della relativa  tassa,  la denominazione  della qualifica professionale deve corrispondere  a quella prevista dai vigenti programmi.

                                                                     

 

Art.28

Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni

 

1. Agli  esami di qualifica sono ammessi anche  i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero  di  anni  pari  a  quello della durata  del  corso  e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o  di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente  alla qualifica  di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata,  da una dichiarazione  del datore di lavoro redatta secondo  lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.    L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica  per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.

2. Sono  ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età  entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano  in  possesso  del  diploma  di licenza  media, che  deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze  lavorative o  di formazione  professionale in corsi autorizzati dalla Regione.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo  dell'intervallo e dalla presentazione di  qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.

4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore  o un istituto tecnico di analogo indirizzo.

5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto,  attività   lavorativa    nel  settore attinente   alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi  sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso  le esercitazioni svolte durante  il corso di studio.  In alternativa i candidati privatisti devono  dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione  attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata,  deve risultare da certificazioni  rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da  personale  fornito  di diploma  di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.

6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.

7. Qualora,  per  comprovate necessità,  il  candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella  precedentemente presentata, a pena  di nullità  delle prove. Non   è   comunque  consentito accogliere   domande   di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

8. La responsabilità della valutazione  dell'attività  di  lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d’esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione  agli esami.

10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami    di   qualifica   esclusivamente   presso   gli istituti professionali  di  Stato, paritari  o pareggiati, salvo  quanto è  previsto dall'art.362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n.267, per  le   scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

         

 

Art.29

Valutazione nei corsi post-qualifica

 

1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.

2. Bienni terminali integrati.

Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato,  posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna  di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi.   Nel  caso  in  cui la  regione non  abbia provveduto  alla  valutazione  di  sua  competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.

3. Corsi surrogatori.

a) Soggetti preposti alla valutazione. 

        Posto che gli interventi formativi nella terza area  sono  effettuati facendo ricorso  essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.

  b)   Modalità della valutazione - Attestazione.

         Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa,  non può non assumere connotazioni  particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti  orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.

       Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.

           In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno  con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati.  In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini  con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.

     La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.

     Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale  intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.

     Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.

     Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area  e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi  l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.

     In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.

     L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.

    c). Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.

 

 

Art.30

Esami di licenza di maestro d'arte

 

1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti.

2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro  d'arte, intendano sostenere le prove d'esame  per  il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione  diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.

3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.

 

 

 

 

TITOLO V

SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

 

 

Art.31

Scrutini ed esami di idoneità

 

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche  agli  scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi  che attuano iniziative  di sperimentazione ai  sensi  dell'art.278  del D.Lvo  16 aprile 1994, n.297,  con  le  seguenti  modifiche   e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi  in cui  le  ipotesi  scientifiche  di sperimentazione  formulate  dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi  da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3.  Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. E’ consentita l’ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l’ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento.

5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d’insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall’ipotesi sperimentale.

6. Non è consentito sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell’ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione a classi precedenti l’ultima di corsi del citato progetto, in posizione diversa da quella menzionata, sostengono l’esame di idoneità per i rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.

                                      

 

Art.32

Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali

 

1.  Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi  alla frequenza  della classe successiva a quella frequentata con  esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto  di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle  materie che il competente  Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione  degli studi  nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese  fra quelle  studiate  nelle  classi  di  provenienza  o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

2.  Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio  finale, prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

3.  Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione  alla  classe successiva, possono  sostenere  prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

4.  Le  relative domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto  frequentato,  il  quale  le  correderà  dei   piani didattici   e   dei   programmi   d'insegnamento   seguiti   dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe  in merito alla  corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.

5.  La determinazione delle materie e del tipo di prove  da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve  essere  effettuata  dal consiglio  di  classe  dell'istituto presso  il  quale  si  chiede  il  passaggio,  previa  opportuna valutazione  del curriculum di studio dei richiedenti.  Lo  stesso consiglio  formula,  tenuto conto del  parere  di  cui  sopra,  il giudizio  di  corrispondenza delle discipline già  studiate  dagli interessati.

6.  L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami  nei  casi  in  cui  vi sia corrispondenza  tra  le  materie studiate   nell'istituto   di  provenienza   e   quelle   ritenute indispensabili  per  una  proficua prosecuzione  degli  studi  dal competente consiglio di classe.

7.  Al  fine  di  facilitare  l'inserimento  degli  alunni interessati,  i  competenti organi collegiali possono  organizzare idonee  iniziative di sostegno didattico.
 

 

                                                                      Art. 33 

Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali
 

1.  Il  passaggio  da  classi  non  sperimentali  a  classi sperimentali  è consentito, previo superamento di eventuali  prove integrative  sulle materie non studiate nel corso di  provenienza, ad eccezione  delle  classi  alle quali, in  considerazione  della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione  non  sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2.  Parimenti,  è  consentito  il  passaggio  agli  alunni che, promossi  alla penultima classe dell'istituto di  provenienza, non  l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di  un corso  di  studi presso una scuola straniera avente valore  legale nello stato  estero,  previo  superamento  di  eventuali   prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3.  Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette,  nonché i criteri di determinazione delle  stesse,  sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.

 

Art.34

Passaggio da una ad altra classe sperimentale

 

1.  Agli  alunni  delle  classi sperimentali  che  intendano passare  ad altre classi ove si attua  una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le  disposizioni di cui al precedente art. 24.                                              

                         
Art.35

Alunni non promossi e candidati non promossi

 

1.  Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non promossi  agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali  non possono ripetere presso lo  stesso istituto  l'ultima  classe, in quanto il  relativo indirizzo  non risulta attivato, possono essere iscritti:

          a)  all'ultima  classe  di  indirizzi  sperimentali  che  si concludono con  un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;

          b)  all'ultima classe di un corso di studi non  sperimentale.

3.  Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4.  I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati  corrispondenti  alla  licenza  linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento  e  struttura  e siano stati dichiarati  ammessi  alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti paritari e legalmente riconosciuti.

          Nel  caso in cui i candidati medesimi  chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera  a),  l'ammissione  alle  classi  medesime  potrà essere subordinata  dai rispettivi consigli di classe al  superamento di eventuali prove integrative.

       Nel caso  in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente art.20.



 

TITOLO VI

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
 

Art.36

Rinvio

 

1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all’O.M. n.29 del 13 -2-2001, richiamata in premessa.

 

TITOLO VII
 

Art.37

Disposizioni generali
 

1.  Ai sensi dell'art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli  insegnanti incaricati  di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti  in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2.  Per tutti gli esami  disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove  d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. E' data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3.  Per  lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell’art.7 della legge 10.12.1997, n.425.

4. Le domande  di ammissione agli esami dei  candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore  agli Studi per il tramite e con il parere del direttore  della  casa  circondariale, previo nulla osta del Ministero  di  Grazia  e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione  dei candidati suddetti  alle singole istituzioni scolastiche, nonché i  successivi  adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste  di effettuazione delle prove di esame fuori della  sede scolastica  (per i candidati degenti in luoghi di cura,  detenuti, ecc.),  autorizzando le commissioni esaminatrici, ove  ne  ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami.

7. Ai sensi dell’art.45 del D.P.R. n.394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.

 


Art.38

Diplomi e certificati

 1.   Ferma   restando  la  competenza  dei Presidenti della   commissione giudicatrice  al  rilascio dei diplomi, nel caso questi  non  siano  disponibili  per  la  firma  prima del termine  di  chiusura  della sessione  d'esame,  i Presidenti medesimi delegano  il   dirigente scolastico  sede d'esame  al rilascio dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza  limitazione  di  numero, dai dirigenti scolastici  statali, paritari,  pareggiati   o  legalmente  riconosciuti,  presso  i   quali   sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali  certificati  sono considerati validi anche  per  l'iscrizione all'Università,  purché successivamente sostituiti,  a  cura  degli interessati stessi, con il diploma originale.

3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.

4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968,n.15. 

 

                                                  

Art.39

                                                     Accesso ai documenti scolastici
 

1.Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n.241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.

 2.  Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse  per la cura  e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. .

3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996 )

4. Il   diritto  di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto.

5.  A richiesta, le copie possono essere autenticate.

6.  L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,n.20.                                                                             

 

IL MINISTRO

Tullio De Mauro
 



Schema della dichiarazione di lavoro
per i candidati privatisti agli esami di idoneità e di qualifica
presso gli istituti professionali.

 

DICHIARAZIONE

 

...l... sottoscritt...................................................................................................................
 

titolare-legale rappresentante (1) della ditta ...........................................................................
 

domiciliat ... in ...................................................................................................................
 

iscritt ... alla Camera di commercio di ..................................................................................
 

n. .......................

 

Dichiara
 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che

...l... sig. ...........................................................................................................................
 

nat ..... a ...........................................................................(provincia di ............................)
 

il ............................. residente a .......................................................................................
 

(provincia di ...............................) è occupat ... presso questa ditta con qualifica (eventuale) di

.........................................................................................................................................

 

L’assunzione è avvenuta il giorno ..................................................................................... con:
 

1. nulla osta n. ...................... in data .................................................................................
 

dell’ufficio di collocamento di ...............................................................................................
 

2. comunicazione di questa ditta inviata in data ....................................................................
 

all’ufficio di collocamento di .................................................................................................
 

fino al giorno ......................................................................................................................

 

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
 

..........................................................................................................................................


Il lavoratore è iscritto al n. ............... del libro matricola, è registrato sul libro paga ed è in possesso di

libretto di lavoro n. .................................


Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.

 

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

 

Data ............................

 

Firma del titolare o del rappresentante
legale e timbro della ditta

..................................................................

 

 

________________

(1) Cancellare la dizione che non interessa
 



Schema della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei candidati privatisti agli esami di idoneità e di qualifica
presso gli istituti professionali
per comprovare le esperienze di formazione o lavorative
svolte presso pubbliche amministrazioni

  

SCHEMA 1

  

...l... sottoscritt.. ................................................................................................................
 

nato ... a ...........................................................................................................................
 

il ........................... residente in .........................................................................................
 

dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di

dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso ...............................................
 

con la qualifica di ........................................................ per il periodo dal .................. al .....................
 

In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non

esclusivamente esecutivo: ..................................................................................................

 



Data ..........................

                                                                                                                           Firma

..............................................

 


 

SCHEMA 2

  

...l... sottoscritt...................................................................................................................
 

nato ... a ...........................................................................................................................
 

il ......................... residente in ...........................................................................................
 

dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di

dichiarazione

mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso
 ..........................................................................................................................................
 

per il periodo dal ............... al ...................
 

Tale formazione ha riguardato la seguente attività:
 

...........................................................................................................................................


 

                                                                                                                           Firma

...............................................
 


 

 



  Inserito il: 25/05/2003