| Ordinanza Ministeriale n. 90 | ||
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ORDINANZA
MINISTERIALE n. 90 (prot.4042)
Roma, 21
maggio 2001 Norme per
lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e
non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore -
Anno scolastico 2000/2001. IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo
luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni
sugli istituti di istruzione artistica; Visto il R.D. 4.5.1925,
n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e
tasse negli istituti medi di istruzione; Visto il R.D. 26.4.1928,
n. 1297, ed in particolare l'art.137; Visto il R.D.
22.11.1929, n. 2049; Visto il
R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono
stati fissati gli orari ed i
programmi dei conservatori musicali; Visto il R.D. 11.8.1933, n.
1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la
formazione degli insegnanti per le scuole di grado
preparatorio; Visto il D. P.R.
12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i
programmi didattici per la scuola
primaria; Vista la legge
24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti
i cicli didattici nella scuola elementare; Vista la legge 5 giugno
1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola
elementare; Visto il D.M. 14.4.1978
contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola
media; Visto il D.M.9.2.1979,
relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la
scuola media statale; Visto il D.M. 26.8.1981,
concernente criteri orientativi per le
prove di esame di stato per il conseguimento del
diploma di licenza della scuola media e modalità dello
svolgimento della medesima; Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico
delle disposizioni Legislative vigenti in materia di
istruzione, Vista la legge 8.8.1995,
n.352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione; Vista la legge 10.12.1997,
n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; Visto il D. P.R. 23.7.1998,
n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, di seguito denominato
Regolamento; Visto il D. P.R. 24.6.1998,
n.249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria; Vista la legge 20
gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo scolastico; Visto il D.P.R.
9-8-1999, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante
norme per l’attuazione della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente
disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di
istruzione; Visto il D.M.13 marzo 2000,
n.70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge
20 gennaio 1999, n.9 sull’elevamento dell’obbligo di
istruzione; Vista l’O.M. 2 maggio 2000,
n.134, concernente il calendario scolastico per l’anno 2000-2001;
Visto il D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma
6, del D.Lvo 25.7.1998, n.286; Vista l’O.M. 13 febbraio
2000, n.29, recante istruzioni e modalità organizzative e operative
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali
per l’anno scolastico 2000-2001. Vista la lettera circolare
n.2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di idoneità e di
licenza elementare nelle scuole elementari
paritarie; ORDINA TITOLO I SCUOLA DELL’OBBLIGO scuole
elementari Art. 1 scrutini ed
esami 1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una
classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto
disposto nei commi successivi. 2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza a quarta
elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal calendario scolastico. 3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo
dell’attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di
apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche
effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno
scolastico. 4. Gli elementi di
valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione
costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7
dell’ordinanza ministeriale 2 agosto 1993,n.236 e dalla circolare
ministeriale n.491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di
idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà
documentato con l’apposito attestato distribuito con il documento di
valutazione. 5. Nei casi in cui gli
alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per
prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della
famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli
insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e
rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove
suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo
6. 6. I docenti di
classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di
religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo
insegnamento, ed il docente specialista per l’insegnamento della
lingua straniera, possono, ai sensi dell’art.145- comma 2- del
D.L.vo 16 aprile 1994,n.297, non ammettere l’alunno alla classe
successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del
consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei
docenti. A tal fine gli
insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non
ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a
presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse,
tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta
menzione sul documento di valutazione e sull’attestato nel solo caso
in cui venga deliberata la non ammissione alla classe
successiva. 7. Qualora non sia stata
ancora adottata l’organizzazione modulare di cui all’art.121 -
comma terzo - del D.L.vo n.297/1994, le operazioni di scrutinio
previste dai commi precedenti vengono svolte dall’insegnante di
classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il
docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del
relativo insegnamento ed il docente specialista per l’insegnamento
della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa
classe. Art.2 Esami di
licenza elementare 1. A conclusione del corso
elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza che consta di
due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione
unica. 2. Le prove scritte sono
intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione
all’attività svolta nel corso della frequenza della scuola
elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta
dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall’art.128 del
D.L.vo n.297/1994 e dall’art.1 del decreto ministeriale 10 settembre
1991. Le due prove riguardano,
rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella
logico-matematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata
valutazione di singole discipline, verte sull’intera attività
svolta nel corso dell’anno scolastico ed è inteso ad accertare il
livello di maturità raggiunto. 3. L’esame deve tenere conto
anche delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli
insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui
alla circolare ministeriale n.491 del 7 agosto
1996. Art.3 Commissioni degli esami di licenza
elementare 1. Le commissioni degli
esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute
paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti
nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio
dei docenti. Delle commissioni fanno parte,
a pieno titolo, sia l’insegnante che abbia svolto attività didattica
di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come
specialista ai sensi dell’art.4 del decreto ministeriale 28 giugno
1991. 2. Qualora i docenti
appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi
terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi
precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte
interessate. 3. La valutazione degli
alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla
base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame,
anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed
idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto
alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia
iniziali. 4. Le commissioni di esame
nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di
classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della
scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle
stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche
l’insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e
quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle
discipline impartite nella scuola elementare
parificata. 5. La commissione d’esame
opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i
propri membri. 6. La partecipazione degli
insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di servizio
irrinunciabile ai sensi dell’art.395, lettera e), del D.L.vo
297/1994.
Art.4
Scuola familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e
licenza. 1. Per scuola
familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta
direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori
stessi. Gli alunni che assolvono
all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di
idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o
in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza
territoriale rispetto alla residenza della
famiglia. 2. Gli alunni di scuola
privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o
di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola
elementare paritaria del circolo didattico nell’ambito del quale si
trova la scuola privata. 3. Gli esami di licenza si
svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o
nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli
alunni di scuola statale o paritaria. 4. Le commissioni degli
esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre
insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre
insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti
scolastici tra quelli designati dal collegio dei
docenti. Nei casi in cui gli alunni
privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni
caso le operazioni di esame entro e non oltre l’ottavo giorno
dall’inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in
una medesima scuola statale o paritaria. Gli esami consistono in due
prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area
linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un
colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza
della classe per la quale sostiene l’esame. 5. Gli esami di licenza ed
idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo
il calendario scolastico. 6. Le domande di
partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli
alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate
ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie competenti per
zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle
iscrizioni. 7. La domanda di iscrizione
agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal
programma dell’attività svolta. 8. Le iscrizioni agli esami
di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e
quinta e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al
successivo grado dell’istruzione obbligatoria, sono consentite agli
alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro
il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il
nono ed il decimo anno di età. Art.5 Commissioni di esame nelle scuole private
autorizzate 1. La direzione della scuola
privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o licenza
non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente
scolastico competente che gli esami si svolgano presso la sede della
scuola privata. In tali casi, allo
svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o
licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni
istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa
anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la
cui presenza si deve intendere motivata da ragioni
psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento
dell’esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell’anno
scolastico. 2. Ai membri delle
commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole
private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle
spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti
disposizioni. Art.6 Prove
suppletive 1. Agli alunni, che, per
comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria
sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non
abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario
stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono
comunque essere espletate prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico. 2. I commissari d’esame per
le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente
nominati. 3. Entro la data del 30
giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle
classi 1^,2^,3^ e 4^ per i quali non sia stato possibile esprimere
la valutazione in sede di scrutinio finale. Tali prove sono sostenute
sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto
delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata
valutazione finale degli alunni interessati. E’ da tenere presente, anche
in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla classe
successiva. Art.7 Valutazione 1. Il giudizio finale
riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la
valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella
indicazione <<ammesso>> o <<non ammesso>>:a)
<<alla classe successiva>> o b) <<al successivo
grado dell’istruzione obbligatoria>>. 2. Il giudizio degli esami
di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi
collegialmente. TITOLO
II SCUOLE
MEDIE Art.
8 Valutazione finale ed esami di idoneità. 1. Nei corsi istituiti per
la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i
docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in
Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli
alunni per la promozione alla classe seconda e
terza. 2. La sessione degli esami
di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è
unica. 3. Gli esami di idoneità
hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico,
sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza
ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario
scolastico. 4. La riunione preliminare
ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello
dell'inizio delle prove scritte. 5. L’esame di idoneità alla
seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove
scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio
pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma
dell’art.3 della legge 16 giugno 1977,n.348. 6. Le prove degli
esami di idoneità vertono sui programmi integrali
delle classi per le quali i candidati
non abbiano conseguito la promozione o la
idoneità. 7. Nella
valutazione finale e negli esami deve
essere attribuito un giudizio unico
alle discipline "storia" ed
"educazione civica". 8. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola
media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro
l’anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno
d’età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e
i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente,
da almeno uno o due anni. 9. I candidati agli esami di
idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito
negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice,
essere ammessi a frequentare la classe
seconda. 10. Coloro i quali
provengano da una medesima scuola privata possono
presentare, qualora lo ritengano opportuno,
domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola
media dello stesso centro, ovvero,
qualora sussistano particolari condizioni di
ordine logistico, di centro vicino. 11. La scuola e'
tenuta ad accettare le relative domande, fatta
salva l'applicazione del disposto di cui
al successivo comma. 12. In caso di eccessiva
affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il
Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle
scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a
distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo
cura, per quanto possibile, di tenere unito
il gruppo della medesima provenienza
didattica. Gli altri privatisti vengono
distribuiti fra le varie scuole,
avendo cura, per quanto possibile,
delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo
comma.
13.Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per
gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo. 14.
Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da
trasferimento della famiglia o da altri
gravi impedimenti di natura oggettiva non
abbiano potuto essere valutati al termine delle
lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, prove
suppletive che si concludono con il
giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione
alla classe successiva. 15.
Nello svolgimento di tali prove non possono
seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove
normali. 16. Le
disposizioni di cui al successivo art.18, comma 6, si applicano
anche agli esami di idoneità nella scuola media.
Art.9 Valutazione finale nelle classi terze della
scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola
media 1. Sono sedi di esami di licenza di scuola
media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i
soli alunni interni, le scuole medie legalmente
riconosciute, salvo quanto previsto dall'art.32
della legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole medie legalmente
riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio di
classe, in sede di valutazione finale, delibera se
ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli
alunni della terza classe, formulando il
giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o,
in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di
licenza. 3. Il giudizio finale tiene
conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello
globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' ed alle
attitudini dimostrate. 4. Il numero delle assenze
non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non
ammissione degli alunni all'esame di licenza ma,
se esso e' elevato, la relativa
deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non
ammissione, deve essere ampiamente motivata. 5. I candidati privatisti,
che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il
quattordicesimo anno di età e siano in possesso
della licenza elementare, i candidati che detta licenza
abbiano conseguito da almeno un triennio,
nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni
di età, per essere ammessi a sostenere gli esami
di licenza devono presentare la relativa domanda
in carta libera, entro i termini previsti dalla C.M.
sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola
media statale, paritaria o pareggiata, più
vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto
della distanza, ma anche della facilita' di accesso con i
servizi pubblici di collegamento esistenti. 6. Coloro i quali provengono
da una medesima scuola privata possono presentare,
qualora lo ritengano opportuno, domanda di
ammissione all'esame presso un'unica scuola
media statale, paritaria o pareggiata
dello stesso centro, ovvero,
qualora sussistano particolari condizioni di ordine
logistico di un centro vicino. 7. La scuola e' tenuta ad
accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del
disposto di cui al successivo comma 12 del presente
articolo. 8. Nelle città
sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di
sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua
straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della
citta' si insegni tale lingua. 9. Per quanto riguarda le
domande di ammissione all’esame, controfirmate dall’esercente la
potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le
norme della legge n.127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della
circolare ministeriale n.349 del 7-8-1998, in materia di
autocertificazione. 10. Nei riguardi dei
candidati privatisti trovano applicazione anche quelle
modalità del colloquio pluridisciplinare riferite
all'educazione tecnica ed all'educazione artistica
contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981,
riguardante i criteri e modalità
per lo svolgimento degli esami di licenza. 11. I candidati
privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno
solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi
all'estero, per almeno cinque anni, con
risultato favorevole, presso scuole legalmente
riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi
all'esame di licenza media. A tal
fine essi devono presentare, in luogo dei documenti
previsti di cui dalla precedente lettera b), una
attestazione, rilasciata dal console competente comprovante
gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato
favorevole ed il suindicato riconoscimento legale. 12. In caso di eccessiva
affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola,
il Provveditore agli Studi, d'intesa
con i presidi interessati ed i
presidi delle scuole private di provenienza
dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali
candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire,
per quanto possibile, il gruppo della medesima
provenienza didattica. Gli altri privatisti
vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto
possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri
di cui al sesto comma. Il Provveditore agli
Studi, al quale devono essere immediatamente
trasmesse le documentate domande di
ammissione agli esami dei candidati privatisti che
risultino essere stati preparati da uno o più
insegnanti della scuola, dispone la
assegnazione di detti candidati ad altra
commissione di esame della stessa sede o sede viciniore.
Di tale assegnazione deve essere
data tempestivamente comunicazione diretta agli
interessati. 13. In ciascuna scuola media
è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta
d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le
materie di esame previste dall'art.3 della legge 16 giugno
1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di
integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al
secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto 1977. Il presidente
di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore
agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della
provincia tra: a) dirigenti scolastici di
scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
media; b) professori di ruolo
incaricati della presidenza delle scuole medesime. 14. Nelle scuole medie
funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad
ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione
d’esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.
15. I dirigenti scolastici e
i docenti incaricati della presidenza devono provenire
da scuola diversa da quella in cui sono
chiamati a svolgere le funzioni di
presidente. 16. Qualora il
personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero
sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di
esso il presidente della commissione, il Provveditore agli
Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate
nell'art.7, 3° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio1966, n. 362. 17. Al presidente della
commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza
della commissione di altra scuola del medesimo o
di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile,
sempreché le due scuole abbiano un
limitato numero di terze classi. 18. I dirigenti scolastici,
prima di assumere la presidenza della commissione
dell'esame di licenza in altra
scuola media, provvederanno a
delegare, ai sensi dell'art.
3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle
commissioni di idoneità solo nel caso in cui
non possano o non ritengano di svolgere
contemporaneamente la duplice funzione di presidente di
commissione nell'istituto di appartenenza
ed in quello di assegnazione. Qualora sia
possibile svolgere contemporaneamente la duplice
funzione di presidente di commissione
di esame di idoneità, i dirigenti scolastici
potranno concordare con il presidente della commissione
degli esami di licenza presso la propria scuola un
calendario delle sedute plenarie delle commissioni e
delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici
medesimi di presenziare quanto meno alle prove
orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di
idoneità alle seconde e terze classi della propria
scuola. 19. I candidati interni
sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive
scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti
sostengono le prove nelle sedi
presso le quali funzionano le
commissioni o sottocommissioni cui
essi sono assegnati. Il presidente della
commissione, nel distribuire i candidati
esterni fra le sottocommissioni, deve
assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola
o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati
medesimi. 20. Nei corsi istituiti per
la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l’ammissione
o la non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità
previste dai precedenti commi 2,3 e 4 - dai docenti del corso,
costituiti con il Preside in Consiglio di classe. 21. I candidati provenienti
dai predetti corsi sostengono l'esame di licenza media
nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo
corso fanno parte della commissione d’esame della scuola
di aggregazione e ne costituiscono apposita
sottocommissione. 22. Gli esami di licenza
hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico,
sentito il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza
ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
La riunione preliminare ha luogo il primo
giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle
prove scritte. 23. Le prove scritte si
svolgono nel seguente ordine: - italiano - lingua straniera
-
matematica. 24. I Provveditori
agli Studi, qualora lo ravvisino necessario,
possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole,
modificare il diario delle prove
scritte di cui al precedente comma. L'eventuale
prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi
dell'art.3 del D.P.R. n.419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da
quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie
di cui al precedente comma. 25. Il diario del colloquio
è fissato dal presidente della commissione in modo che
possa svolgersi alla presenza dell'intera
sottocommissione. 26. La riunione
preliminare è dedicata alla predisposizione degli
adempimenti necessari per assicurare
il regolare svolgimento delle operazioni di
esame. 27. In particolare, il
presidente dà comunicazione della costituzione delle
sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei
commissari aggregati. 28. Nella riunione
preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi
effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle
singole terze classi, gli interventi effettuati
compresi quelli eventualmente di sostegno
ed integrazione e la sintesi dei
risultati della programmazione educativa e didattica del triennio,
in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di
classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine,
esaminati i programmi presentati dai candidati
privatisti e le domande di
partecipazione agli esami
con la relativa
documentazione. 29. L'esame di licenza di
scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo
i criteri e le modalità stabiliti
nel testo allegato al Decreto Ministeriale
26.8.1981. 30. Per la procedura della
scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le
disposizioni contenute nell'art.85 del Regio Decreto 4
maggio1925, n. 653. Alla presentazione delle terne
dei temi al presidente della commissione, prima
dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di
ciascun corso distaccato, che sia insegnante della
materia cui si riferisce
la prova. La presentazione delle terne
deve riguardare ciascuna delle tre tracce
della prova scritta di italiano, delle due
di lingua straniera, e la prova di
matematica. 31. E' data facoltà di
formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su
proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla
commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta
in lingua straniera, i testi proposti
devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai
candidati, o riprodotti sulla lavagna. 32. Ogni
sottocommissione opera collegialmente nella
correzione degli elaborati e nello svolgimento del
colloquio. Ai fini di una valida formulazione del
motivato giudizio complessivo di cui al comma 34,
è necessario che nei verbali risulti il
giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio
sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio
stesso. 33. La
sottocommissione sulla base delle
risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale
e di ogni altro elemento a
sua disposizione, formula un
motivato giudizio complessivo sul livello globale di
maturazione raggiunto da ogni candidato.
Tale giudizio, se positivo,
si conclude con l'attribuzione
del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto",
"buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non
licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o
negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli
interessati. 34. La
sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra
il consiglio orientativo (già espresso ai
fini della iscrizione) sulle scelte
successive dei singoli candidati,
motivandolo con parere non vincolante sulla
loro capacità ed attitudini. La
sottocommissione deve inoltre stabilire
se i candidati privatisti non licenziati, che
non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno
iscriversi a detta classe. 35. La
commissione plenaria, constatato il
regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai
criteri di massima concordati, ratifica
le deliberazioni adottate dalle
sottocommissioni. Tutte le deliberazioni
della commissione o della sottocommissione sono
adottate a maggioranza; in caso di parità
prevale il voto del presidente. Non è
consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni
di esame astenersi dalle votazioni. 36. Nella scuola con
una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati
direttamente dalla sottocommissione. 37. A coloro i quali
conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del
presidente della commissione, il diploma di
licenza. 38. Nel diploma viene
scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma
33. 39. Al termine della
sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore
agli Studi l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di
moduli di diploma. 40. Ciascun
presidente di commissione deve redigere, in duplice
copia, al termine della sessione, la scheda informativa
di cui alla C.M. 20 maggio 1999,n.127. Tale scheda informativa
deve essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali
regionali, che faranno pervenire entro il 30 novembre un rapporto di
sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato
sull’analisi svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo
sviluppo dell’istruzione - Direzione Generale degli ordinamenti
scolastici. La seconda copia della
scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e
modalità che ogni Provveditore fisserà
autonomamente. 41. Le prove suppletive
degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali
prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli
esami della sessione normale. 42. Per i corsi facoltativi
autorizzati ai sensi della circolare ministeriale. n.304 del 10
luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati
dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione
con soggetti esterni, per l’insegnamento di una seconda lingua
straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare
ministeriale n.335 del 28 maggio 1997.
Art. 10
Certificazione dell’obbligo scolastico 1. A ciascun allievo che si
trovi nella condizione di essere prosciolto dall’obbligo scolastico
è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell’art.1, comma 4,
della legge 20-1-1999,n.9 e dell’art.9 del regolamento di attuazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica,n.323, secondo il
modello adottato con decreto ministeriale. n.70 del 13 marzo
2000. Art.11 Disposizioni
finali 2. Nella fase immediatamente
preparatoria all'esame di licenza, e
cioè subito dopo la decisione di ammissione
o non ammissione agli esami di licenza, il
consiglio di classe dovrà stabilire, per
gli alunni ammessi, i criteri
essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non
nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione
delle modalità di conduzione del colloquio
in relazione ai candidati ed
alla programmazione educativa e didattica attuata nel
triennio. 3. Restano ferme le norme vigenti in materia di
scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione
secondaria che non siano in contrasto con quelle
contenute nelle disposizioni citate in premessa e
nella presente ordinanza, nonché le
speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli
esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente
riconosciute. 4. I candidati privatisti possono presentare
domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad
una sola scuola media. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato sia
costretto, entro i termini stabiliti dalla presente
ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far
menzione di quella precedentemente presentata, pena
l'annullamento delle prove. 5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono
validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio
pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e
licenza di scuola media le prove scritte non hanno
valore eliminatorio rispetto alle prove orali. 6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda
classe, e quella di ammissione o di non ammissione
all'esame di licenza relativa agli alunni della terza
classe, nonché l'esito degli esami di
idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati
mediante affissione all'albo dell'istituto. 7. Al termine delle operazioni riguardanti gli
esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono
essere chiusi in un plico sigillato. 8. Nessun candidato può essere esaminato da un
docente al quale sia legato da vincoli di
parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale
abbia ricevuto lezioni private. 9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di
musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio
e dello strumento musicale avverrà, considerata la
natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le
disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente
avverrà nelle scuole medie annesse agli
istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal
vero che di plastica. 10. I docenti nominati per
attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui
al secondo comma dell'art.7 della legge 4.8.1977, n. 517,
fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a
pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed
agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei
principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno
diritto di voto per tutti gli alunni in
sede di valutazione complessiva del livello globale di
maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di
cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119. 11. Nel quadro delle finalità
della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che
vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere
prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici
attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo
le indicazioni contenute nell'art.318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297.
Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di
apprendimento iniziali. 12. Al fine di garantire
l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999,
n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il
Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di
licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche
svolgere prove differenziate in linea con gli interventi
educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo
individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del
D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare
l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento
degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che
l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di
licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza
delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti
formativi da valere anche per percorsi integrati. 13. Nei diplomi di licenza della
scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli
esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate
sostenute dagli alunni handicappati . TITOLO III SCUOLE
MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI
ISTITUTI D'ARTE Art.12 Formazione delle commissioni e
svolgimento delle prove 1. Nelle scuole medie annesse agli istituti
d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli
insegnanti di disegno dal vero e di disegno
geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.
2. le prove degli esami di disegno dal
vero e di plastica hanno carattere
grafico-pratico, giusto quanto
disposto dal D.M.9.2.1979. 3. Nelle scuole medie annesse ai
Conservatori di musica, derivanti dalla
trasformazione dei corsi secondari inferiori dei
conservatori medesimi operata dall'art.16 della legge
31.12.1962,n.1859, per la composizione delle Commissioni
esaminatrici si applica, quanto stabilito dall'O.M. n.201 del 19
giugno 1993, confermata con C.M. n.163 del 5 maggio 1994, perdurando
le condizioni che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli
ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
II della presente ordinanza. TITOLO
IV ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE Art.13 Scrutini
finali 1. Le istituzioni
scolastiche, a norma dell’art.4 del Regolamento dell’autonomia,
individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel
rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei
crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi
dei singoli alunni. 2. Gli scrutini finali e le
valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione
secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i
termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei
docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n.134 del
2.5.2000, relativa al calendario scolastico. 3. Il collegio dei docenti
determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al
fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza
dei singoli consigli di classe. 4. Per la formulazione dei
giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si
richiamano i criteri di cui alle norme dell’art.78 e
dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art.2 del
R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa
all’incidenza del voto di condotta, le norme di cui al
D.P.R.n.249/1998, citato nel preambolo. 5. Nei confronti degli
alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più
discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella
preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima
dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi
stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga
conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei
tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per
accertare il superamento delle carenze formative riscontrate
(debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di
studi nell’anno scolastico successivo. In particolare tali
alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il
proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti. Nel caso di
promozione così deliberata, il preside comunica, per
iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni
assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto
sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai
docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline
nelle quali l’alunno non ha raggiunto totalmente la
sufficienza. 6. Nell’esercizio
dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di
programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la
realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità
e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale
ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi
da realizzare nel corso dell’anno scolastico successivo, nel quadro
di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in
particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di
fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di
Istituto. 7. La
frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola
sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole
del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il
numero delle assenze, pur non essendo di per sé
preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede
di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo,
a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di
esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a
scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno
scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli
obiettivi propri di ciascuna disciplina. 8.
L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti
caratteristiche tali da poter configurarsi come attività
didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di
valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni
scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di
valutazione le attività di
stages in aziende e di formazione effettuate
durante l'anno scolastico, anche in attuazione di
appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri
per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e
certificate. 9. Ai sensi della legge 8
agosto 1995,n.352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a
giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per
malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di
ammissione o non ammissione alla classe
successiva. Art.14 Credito
scolastico 1.
Ai sensi delle vigenti
disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di
classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni
alunno. Per l’anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico
viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A,
allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In
considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate
per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di
esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in
corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala
decimale di valutazione. 2.
I docenti che svolgono
l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono
di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività
medesime. 3.
L’attribuzione del
punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene
conto, oltre che degli elementi di cui all’art.11, comma 2,
del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al
precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività
alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente
superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei
voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e,
quindi, anche di eventuali criteri
restrittivi 4.
L’attribuzione del
credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con
l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma
3. 5.
Il punteggio attribuito
quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo
dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio
finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest’ultima
deve essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito
formativo. 6.
Per gli alunni che non
conseguono la promozione alla classe successiva non si procede
all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art.11, comma
3, del D.P.R. n.323 del 23.7.98. Art. 15 Valutazione degli
alunni in situazione di handicap 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e
sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione
differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari
strumenti didattici appositamente individuati dai
docenti, al fine di accertare il livello di
apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove
scritte tradizionali. 2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la
valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e
per l'azione di stimolo che esercita nei confronti
dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di
classe, in sede di valutazione periodica e finale,
sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato
a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi
e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di
giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di
integrazione e di sostegno, verifica i risultati
complessivi rispetto agli obiettivi
prefissati dal Piano Educativo
Individualizzato. 3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo
abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi
didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad
essi globalmente corrispondenti, decide in conformità
dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio
ad alunni in situazione di handicap psichico e,
eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo
individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi
didattici e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della
relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262
del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con
l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del
citato piano educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini
della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi
del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di
conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo
o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del
disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce
alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta
l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al
P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai
sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni
valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli
esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte,
svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto,
finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità
acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando
il piano educativo personalizzato preveda esperienze di
orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un
credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli
Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe
riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano
educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un
alunno in situazione di handicap fisico, psichico o
sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di
licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra,
l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa
classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano
accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi
previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe
delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza
necessità di prove di idoneità relative alle discipline
dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio
medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli
alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi
individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di
credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei
principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo
n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che
può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione
professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito
formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente
garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza
dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi,
possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate
coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio
dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a
quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M.
n.29/2001. 5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la
valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata
notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un
formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa
proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno
non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini
della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti
artt.12 e 13. 6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo
Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio
finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la
votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della
valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16
giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6)
svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche,
scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo
svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del
D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle
Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a
indicare i criteri e le attività previste al comma
precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla
persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di
svolgimento di prove equipollenti, sulla base
dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per
l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte
integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come
precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo
n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove
ma non possono comportare di norma un maggior numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. 10. I docenti di sostegno, a
norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte
del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno
titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per
tutti gli alunni della classe. 11. Le scuole, per la
valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono
avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per
l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del
D.Lgs. 297/94 Art.16 Pubblicazione degli scrutini 1. A norma dell’art.2 dell’ordinanza
ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli
scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti. 2. In caso di esito negativo degli scrutini e
degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è
sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato (“non
ammesso alla classe successiva”, “non qualificato”, ”non
licenziato”). 3. Per gli alunni che seguono un Piano
educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello
scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la
votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi
ministeriali. 4. Le istituzioni scolastiche, nella loro
autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di
comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli
scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria
superiore. Art.
17 Scrutini nel primo anno di scuola secondaria
superiore. 1. Relativamente alle fattispecie di cui agli
articoli 5,6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n.323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell’obbligo
scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria
superiore si applicano le disposizioni del medesimo
decreto. 2. A ciascun allievo che è prosciolto
dall’obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda
classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla
medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell’art.1, comma 4,
della legge 20 gennaio 1999 e dell’art.9 del regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1999, n.323, secondo il modello adottato con decreto
ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.
Art.
18 Esami di
idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di
esame 1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità
debbono essere state presentate ai competenti dirigenti
scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle
iscrizioni. 2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente
titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad
un solo istituto. 3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un
medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore
agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati
risultati in eccedenza, come previsto dall'art.57 del R.D. 4
maggio 1925, n. 653. 4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono
essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di
eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del
candidato ad un determinato istituto di diversa sede,
purché il dirigente scolastico dell'istituto di
provenienza rilasci apposito nulla osta con la
dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il
nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il
candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a
trovarsi per grave malattia, da accertare,
eventualmente, con visita medica fiscale, o
per altro grave motivo , di terminare l'esame
nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta
deve indicare esplicitamente i motivi della
concessione e fare espresso riferimento alla documentazione
fornita. I documenti relativi al candidato
trasferito sono trasmessi d'ufficio al dirigente
scolastico della nuova scuola e, in luogo di essi, è
conservata agli atti la domanda di trasferimento. 5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia
costretto a cambiare sede, nella nuova domanda
deve fare menzione di quella precedentemente
presentata, a pena di annullamento
delle prove. Non è comunque consentito accogliere
domande di trasferimento ad altro istituto della medesima
sede. 6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a
procedimenti in corso, concernenti
fatti o situazioni che investano la funzionalità
della scuola, in relazione ai suoi istituzionali
compiti educativi e formativi, il Ministro può
disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola
medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del
definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica
del provvedimento la scuola
non può accettare domande di
partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le
domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna
agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra
scuola. 7. La sessione degli esami
di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico,
sentito il Collegio dei docenti 8. Ferma restando l’unicità
della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel
mese di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo. Art.19 Esami di
idoneità. Requisiti di ammissione e prove d‘esame 1. I candidati esterni che siano in possesso di
licenza media possono partecipare, trascorso il
prescritto intervallo, agli esami di
idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di
ogni tipo o indirizzo. 2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al
precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio
delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n.
297/1994. 3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano
nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età
sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore. 4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti
Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei
requisiti indicati nel successivo art.21. 5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola
media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle
classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in
possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola
magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o
promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione
alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di
esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui
programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano,
limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei
programmi della scuola di provenienza. 6. All'inizio della sessione,
ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei
programmi presentati dai candidati; la
sufficienza di tali programmi è
condizione indispensabile per l'ammissione agli
esami. 7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro
tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni
che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, comma 6, del
D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe da essi
frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per
effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza
dell'intervallo prescritto. 9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo
commissario sono nulle e devono essere
ripetute.
Art. 20 Esami di
idoneità negli istituti tecnici aeronautici e
commerciali 1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n.
2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi
anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con
sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche -
come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare,
ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle
specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la
prosecuzione degli studi nel particolare percorso
formativo. 2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto
dal Capo dell’Istituto che, in caso di superamento dell’esame e
successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle
attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei
crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal
fine, è rimessa alla commissione d’esame. La certificazione
rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale
limitazione. L’ammissione alle attività di volo resta, comunque,
subordinata all’esito positivo delle prove selettive di cui
all’art.2 del menzionato decreto ministeriale. 3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico
commerciale, escluse quelle dell’indirizzo programmatori, vertono
unicamente sui programmi dell’indirizzo di nuovo ordinamento
giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di
promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente
ordinamento “amministrativo”, “mercantile”, “commercio con l’estero
” e “amministrazione industriale” non sostengono esami integrativi
per l’accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche,
fermo restando il principio dell’autonomia loro propria, definiscono
e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno,
eventualmente integrati da attività di autoformazione, da
realizzare, nel corso dell’anno scolastico successivo, per un
efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano
di fattibilità adottato dal consiglio d’istituto. 4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei
candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad
indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale
degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare
classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe
tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro
preparazione ai nuovi programmi Art.21 Esami di
idoneità negli istituti professionali 1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni,
devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver
frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei
corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto,
con quelle previste dall’ordinamento del corso di qualifica, al
quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di
idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni
di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati,
oltre ai requisiti del possesso della licenza media con
l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età
entro la data di inizio degli esami, devono documentare
di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente
alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo
subordinato, che di altra natura, deve essere tale che
possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della
formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le
esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche
degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate.
La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata,
deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi
autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte
ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore
di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da
certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati
dell'attività lavorativa. 3. Agli esami di idoneità alla quinta classe
dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in
possesso del diploma di qualifica
richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica
prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale
a quello necessario per accedere, per normale
frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I
candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di
inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati
dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il
requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per
l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati,
devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa
coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o
di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con
tale are\a. L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo
specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività
lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da
contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono
essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano
stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal
candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di formazione o
lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad
esaurimento. 4. La valutazione della rispondenza
dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini
dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è
rimessa alla responsabilità della commissione, che deve
pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.
L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo
schema allegato alla presente ordinanza. 5. Per comprovare le esperienze lavorative
svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa
l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
D.P.R. n.403/98. Art.22 Esami di
idoneità negli Istituti d’Arte 1.
Per l’ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe
dell’Istituto d’Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso
del diploma di licenza di Maestro d’Arte della sezione per la quale
si richiede l’ammissione agli esami.
Art.23 Esami
di idoneità. Commissioni giudicatrici 1.
Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma
dell'art.198, comma 1, del D.L. vo 16 aprile 1994, n.
297. 2.
Qualora della commissione degli esami di idoneità alla
classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e
degli esami di qualifica debba far parte un docente già
designato quale commissario interno in una commissione
di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità
non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di
Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi
seguenti: a)
con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe
terminale della medesima scuola o istituto; b) con altro docente della stessa materia in
servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto
immediatamente inferiore a quella terminale; c)
con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi
altra classe della medesima scuola o istituto; d) con altro docente in servizio nella
medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione
valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende
necessaria la sostituzione. 3.
Qualora non sia possibile provvedere
utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e
d) del precedente comma, i dirigenti
scolastici per il periodo strettamente necessario
allo svolgimento delle
prove di esami, si avvalgono del personale
supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento
della materia per la quale si rende necessaria la
sostituzione. Art.24 Esami integrativi 1.
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio
finale o di esami di idoneità a classi di istituti di
istruzione secondaria superiore possono sostenere, in
un'apposita sessione speciale e con le modalità di
cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi
corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su
materie o parti di materie non comprese nei programmi del
corso di studio di provenienza. Detta sessione deve
avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico
successivo. 2.
Gli alunni che non hanno conseguito la
promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in
scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi
soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con
esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno
conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi
soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo
di studio posseduto. 3.
A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della
Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo
anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro
indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui
all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione a tale
classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto
ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante
specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico
successivo. 4. L'ammissione agli esami integrativi
previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la
frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai
corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell’attività
lavorativa. 5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte,
che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove
integrative su materie o parti di materie non comprese nei
programmi della sezione di provenienza. 6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di
promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono
proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami
integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di
provenienza.
Art.25 Esami di
qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni
interni. 1. Gli esami di qualifica
professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti
scolastici, sentito il Collegio dei docenti. 2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non
devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo
restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare
prima del termine delle lezioni. 3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del
corso di studi per merito e per
obblighi di leva, ai sensi dell’art.2 della legge
10.12.1997, n.425.
Art.26 Esami di
qualifica professionale. Commissioni. 1. Le commissioni di esame sono
nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate
al Provveditore agli Studi. 2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione
per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti
i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo
anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie
oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie
economiche e produttive interessate al settore di attività
dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello
Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno
titolo. 3. In caso di impedimento del dirigente scolastico,
la commissione è presieduta da un docente designato dal
dirigente scolastico e facente parte della commissione
medesima. 4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino
classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite
presso ciascuna scuola secondo le modalità
suesposte, restando inteso che i temi delle prove
scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli
allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente
scolastico deve curare, in tempo
utile, la preventiva convocazione,
presso la sede centrale, dei componenti di tutte
le commissioni. 5. Delle commissioni di esami di qualifica
nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole
medesime che, in caso di impedimento del dirigente
scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole
coordinate presiede, altresì, in caso di
impedimento del capo di istituto, le
commissioni di esami di idoneità ed i
consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli
allievi delle scuole coordinate stesse. 6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente
scolastico, sentiti gli organismi professionali e
tecnico-economici locali, quali,
ad esempio, l'unione provinciale
dei commercianti, l'unione provinciale degli
industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto,
ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto,
con l'avvertenza che l' esperto può essere nominato
anche per più di una commissione. 7. Non possono essere nominati come
esperti coloro che abbiano prestato servizio
a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico
presso lo stesso istituto, o che siano
membri del consiglio d'istituto dell'istituto
medesimo.
Art.27 Esami di qualifica
professionale. 1. Gli esami di qualifica si
articolano in due momenti. A - Prove
strutturate e scrutinio 2. Nel periodo precedente il
termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in
precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una
serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare
il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati
nelle diverse discipline. Tali prove possono essere
pluridisciplinari o riferite a singole discipline. Per l'educazione
fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di
istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali
prove. 3. Nel periodo indicato, in
relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli
esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con
provvedimento del Capo d'istituto. 4. Lo scrutinio, alla luce
delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima
parte della valutazione. 5. Il Consiglio di classe
tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e
dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di
determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado
di preparazione del candidato nelle singole materie di studio.
L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue
caratteristiche deve configurarsi come attività didattica
sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto
di valutazione. E' altresì oggetto di valutazione l'attività di
stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno
scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di
programmi comunitari. 6. Lo scrutinio si conclude
con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per
ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno
scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un
voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un
giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla
seconda fase della valutazione. 7. Tale giudizio è
deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in
tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la
presenza di non più di due insufficienze. B - Prove
d'esame 1. L'esame di qualifica
costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a
misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità
richieste. 2. La prima prova è diretta
a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso
l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità
di comprensione e valutazione. 3. La seconda prova è
finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al
candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si
presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di
dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di
soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova
possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene
più opportune, sia dell'area comune che dell'area di
indirizzo. 4. L'esame di qualifica non
prevede, di norma, prove orali. 5. Le prove d'esame possono
dare diritto fino a 10 punti. 6. Gli eventuali colloqui
potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei
candidati al fine di: a - elevare la valutazione
dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e
profitto; b - approfondire la
valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate,
nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi
dal curriculum scolastico. 7. Poiché lo svolgimento del
colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di
dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura
differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in
quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita
preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto
obbligatorio. 8. Alla fine delle prove
d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova
orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e
assegna, un voto unico che può modificare ,in senso positivo o
negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di
ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale
dell'esame di qualifica. 9. L'alunno risulta
qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta
punti per cento. 10. La Commissione decide la
durata massima delle singole prove. 11. I candidati esterni, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art.28, che non sono
tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono
le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le
prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove
scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie
degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il
voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai
risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e
di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove
concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli
anni precedenti. C.
Certificazioni 1. Su richiesta del
candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti
in sede di scrutinio nelle singole
discipline. 2. L'attività svolta presso
aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul
retro del diploma. 3. Nei diplomi di
qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano
provveduto al pagamento della relativa tassa, la
denominazione della qualifica professionale deve
corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.
Art.28 Esami di
qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati
esterni 1.
Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati
esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un
numero di anni pari a quello della
durata del corso e documentino adeguatamente di
aver espletato in maniera significativa attività di lavoro
corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la
stessa durata un corso attinente alla qualifica di
formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività
lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che
gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi
didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività
lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se
subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro
redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per
comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello
allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica
per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.
2.
Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il
giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e
siano in possesso del diploma di
licenza media, che deve risultare conseguito da almeno
un anno, fermo restando il requisito delle esperienze
lavorative o di formazione professionale in corsi
autorizzati dalla Regione. 3.
I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare
il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo
dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo
inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze
lavorative o di formazione previsto dal precedente comma
1. 4. Sono, altresì, ammessi,
in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un
numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale
intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con
esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o
un istituto tecnico di analogo indirizzo. 5. Agli esami di qualifica
triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere
ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media,
purché documentino di aver svolto, attività
lavorativa nel settore attinente
alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che
di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che
gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte
durante il corso di studio. In alternativa i candidati
privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione attinente
alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività
lavorativa, se subordinata, deve risultare da
certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati
gestiti da personale fornito di diploma di
arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del
datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra
natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti
dell'attività lavorativa indicata. 6. Le domande di ammissione
agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la
data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un
solo Istituto. 7. Qualora, per
comprovate necessità, il candidato sia costretto a
cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di
quella precedentemente presentata, a pena di
nullità delle prove. Non è
comunque consentito accogliere domande
di trasferimento ad altro istituto della medesima
sede. 8. La responsabilità della
valutazione dell'attività di lavoro, ai fini
dell’ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d’esame che
deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le
prove. 9. La commissione d'esame
provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la
positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile
per l'ammissione agli esami. 10. I candidati esterni
possono presentarsi a sostenere gli esami
di qualifica esclusivamente
presso gli istituti professionali di Stato,
paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto
dall'art.362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n.267, per
le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla
autorità ecclesiastica.
Art.29 Valutazione nei corsi post-qualifica 1. Per la valutazione
nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si
osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi
realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi
surrogatori. 2. Bienni terminali
integrati. Nei corsi post-qualifica
attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la
valutazione della terza area, al fine del rilascio della
certificazione attestante la professionalità acquisita è di
competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di
ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto
di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro
completo della preparazione dei singoli allievi.
Nel caso in cui la regione non abbia
provveduto alla valutazione di sua
competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in
questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi
surrogatori nei successivi commi. 3. Corsi
surrogatori. a) Soggetti preposti alla
valutazione. Posto che gli
interventi formativi nella terza area sono effettuati
facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla
scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli
esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente
della classe scelto tra i docenti dell'area di
indirizzo. b)
Modalità della valutazione - Attestazione. Per l'area
di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque
processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere
connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in
cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e
atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di
attività professionale e all'apprendimento di capacità operative
riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo
lavorativo. Pertanto, la valutazione
nella terza area deve essere intesa essenzialmente come
constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini
dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido
inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla
specializzazione seguita o successivi interventi formativi di
ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una
verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con
riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al
comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al termine del
quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio
complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento
della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini
con riferimento ai moduli realizzati nel corso
dell'anno. La
valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza
in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è
autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si
esprime in un voto. Nel
caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la
peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale
intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al
termine del quarto anno la riprovazione. Il
giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene
considerato come uno degli elementi di valutazione per
l’attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e,
invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno
successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e
non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da
quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene
considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il
conseguimento del diploma. In
tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli
della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi
legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione,
da parte della scuola, del percorso formativo. c). Al
fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della
terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima
degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione
composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai
rappresentanti delle categorie produttive. Art.30 Esami di licenza di maestro
d'arte 1. Gli
esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito
dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei
docenti. 2. I
candidati esterni che, già in possesso della licenza di
maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame
per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di
sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di
esame. 3. Le domande di
ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere
state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla
Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo
istituto. TITOLO
V SCRUTINI
FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI Art.31 Scrutini
ed esami di idoneità 1. Le disposizioni di cui ai
precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e
agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove
funzionano classi che attuano iniziative di
sperimentazione ai sensi dell'art.278 del
D.Lvo 16 aprile 1994, n.297, con le
seguenti modifiche e
integrazioni. 2. In sede di scrutini
finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti
espressi in decimi anche nei casi in cui le
ipotesi scientifiche di sperimentazione
formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di
valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle
classi non sperimentali. 3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo
a conclusione di ogni anno di corso. 4. E’ consentita l’ammissione
di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono
in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia
l’ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi
ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento. 5. Nei casi previsti dal
precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi
d’insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non
modificati dall’ipotesi sperimentale. 6. Non è consentito
sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio
dell’ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano
frequentato, nel corrente anno scolastico, tali corsi e che abbiano
conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di
scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione a classi
precedenti l’ultima di corsi del citato progetto, in posizione
diversa da quella menzionata, sostengono l’esame di idoneità per i
rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove
integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.
Art.32 Passaggio
da classi sperimentali a classi non sperimentali 1. Gli alunni delle
classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della
classe successiva a quella frequentata con esito positivo
presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di
istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo
sulle materie che il competente Consiglio di classe
riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli
studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non
siano comprese fra quelle studiate nelle
classi di provenienza o comunque non risultino ad
esse pienamente corrispondenti. 2. Le prove
integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni
interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di
scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo. 3. Nel caso in cui i
predetti alunni non abbiano conseguito la promozione
alla classe successiva, possono sostenere prove
integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi
frequentata. 4. Le relative
domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico
dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite
dell'istituto frequentato, il quale le
correderà dei piani didattici
e dei programmi
d'insegnamento seguiti dagli interessati,
nonché del parere del consiglio di classe in merito
alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle
previste dai vigenti programmi d'insegnamento. 5. La determinazione
delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di
esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere
effettuata dal consiglio di classe
dell'istituto presso il quale si
chiede il passaggio, previa opportuna
valutazione del curriculum di studio dei richiedenti.
Lo stesso consiglio formula, tenuto conto
del parere di cui sopra, il
giudizio di corrispondenza delle discipline già
studiate dagli interessati. 6. L'iscrizione alla
classe corrispondente è concessa senza esami nei
casi in cui vi sia corrispondenza tra
le materie studiate nell'istituto
di provenienza e quelle
ritenute indispensabili per una proficua
prosecuzione degli studi dal competente consiglio
di classe. 7. Al fine di facilitare
l'inserimento degli alunni interessati, i
competenti organi collegiali possono organizzare idonee
iniziative di sostegno didattico.
Art. 33 Passaggio
da classi non sperimentali a classi
sperimentali 1. Il
passaggio da classi non sperimentali
a classi sperimentali è consentito, previo superamento
di eventuali prove integrative sulle materie non
studiate nel corso di provenienza, ad eccezione
delle classi alle quali, in considerazione
della specificità dei progetti sperimentali, tale
ammissione non sia consentita dai relativi decreti
autorizzativi. 2. Parimenti,
è consentito il passaggio agli alunni
che, promossi alla penultima classe dell'istituto di
provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella
frequenza di un corso di studi presso una scuola
straniera avente valore legale nello stato estero,
previo superamento di eventuali prove
integrative sulle materie non studiate nel corso di
provenienza. 3. Le modalità di
ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i
criteri di determinazione delle stesse, sono
disciplinati dalle norme di cui al precedente art.
20. Art.34 Passaggio
da una ad altra classe sperimentale 1. Agli
alunni delle classi sperimentali che
intendano passare ad altre classi ove si attua una
diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le
disposizioni di cui al precedente art.
24.
Alunni
non promossi e candidati non promossi 1. Gli alunni delle
classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono
ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il
relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a
classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso
ordinario. 2. Gli
alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi
sperimentali i quali non possono ripetere presso lo
stesso istituto l'ultima classe, in quanto il
relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere
iscritti:
a) all'ultima classe di indirizzi
sperimentali che si concludono con un titolo di
studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno
precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non
sperimentale. 3. Al fine di
facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti
organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno
didattico. 4. I candidati
esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati
corrispondenti alla licenza linguistica, secondo
le particolari modalità previste per le sperimentazioni di
ordinamento e struttura e siano stati
dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe,
possono chiedere di essere iscritti: a) a classi sperimentali a
indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti
statali; b) a classi di liceo
linguistico presso istituti paritari e legalmente
riconosciuti.
Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano
l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera
a), l'ammissione alle classi medesime
potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe
al superamento di eventuali prove
integrative. Nel caso in cui i
suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si
applicano le disposizioni previste dal precedente
art.20. TITOLO
VI ESAMI DI
STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE Art.36 Rinvio 1. Per gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si
fa rinvio all’O.M. n.29 del 13 -2-2001, richiamata in
premessa. TITOLO
VII Art.37 Disposizioni generali 1. Ai sensi
dell'art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti
incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto
dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione
per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel
caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a
maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale. 2. Per tutti gli
esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione
preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo
precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che
per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei
giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le
prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione
della sessione d'esame. E' data facoltà alle commissioni di
deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello
svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata
dagli anzidetti candidati. 3. Per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui
all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli
esami di idoneità, le disposizioni dell’art.7 della legge
10.12.1997, n.425. 4. Le domande di
ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere
presentate al competente Provveditore agli Studi per il
tramite e con il parere del direttore della casa
circondariale, previo nulla osta del Ministero di
Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi
può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i
termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Provveditore agli Studi. 5. Il Provveditore agli
Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione
delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i
candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.),
autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi
l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi. 6. Le istituzioni
scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva
alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli
esami. 7. Ai sensi dell’art.45 del
D.P.R. n.394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe
procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei
confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di
ogni ordine e grado. Diplomi e
certificati 1.
Ferma restando la competenza dei
Presidenti della commissione giudicatrice al
rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del
termine di chiusura della sessione
d'esame, i Presidenti medesimi delegano il
dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei
diplomi stessi. 2. A richiesta degli
interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dai dirigenti scolastici
statali, paritari, pareggiati o
legalmente riconosciuti, presso i
quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento
del titolo di studio. Tali certificati sono considerati
validi anche per l'iscrizione all'Università,
purché successivamente sostituiti, a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale. 3. Le disposizioni che
prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state
abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e
sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente
Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito
dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968,n.15.
Art.39
Accesso ai documenti scolastici 1.Ai fini dell'esercizio del
diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli
esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto 1990,n.241, è responsabile della loro custodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale
apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di
personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo
apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel
plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti
disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi
annullate. 2. Ai sensi
della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e
scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e
candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e
degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia
interesse per la cura e la difesa di interessi
giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
. 3. Nel caso che dai
documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni
che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di
terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né
trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione
n.5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del
25-11-1996 ) 4. Il
diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o
scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e
visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie
informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2
copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere
mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con
il datario a cura dell'istituto. 5. A richiesta, le
copie possono essere autenticate. 6. L'imposta di bollo
è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma
autentica. 7. L'accoglimento della
richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà
di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o
appartenenti al medesimo procedimento. La presente
ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai
sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994,n.20.
IL
MINISTRO Tullio De
Mauro DICHIARAZIONE ...l...
sottoscritt................................................................................................................... titolare-legale rappresentante (1) della ditta
........................................................................... domiciliat ... in
................................................................................................................... iscritt
... alla Camera di commercio di
.................................................................................. n.
....................... Dichiara sotto la
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazione mendace, che nat
..... a
...........................................................................(provincia
di ............................) il
............................. residente a
....................................................................................... (provincia di ...............................) è occupat ...
presso questa ditta con qualifica (eventuale)
di L’assunzione è avvenuta il giorno
.....................................................................................
con: 1.
nulla
osta n. ...................... in data
................................................................................. dell’ufficio di collocamento di
............................................................................................... 2.
comunicazione di questa ditta inviata in data
.................................................................... all’ufficio di collocamento di
................................................................................................. fino al
giorno
...................................................................................................................... Nel
periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività
e mansioni tecniche: .......................................................................................................................................... Si
rilascia la presente dichiarazione per uso
scolastico. Data
............................ Firma del
titolare o del rappresentante .................................................................. ________________ (1)
Cancellare la dizione che non interessa SCHEMA
1 ...l...
sottoscritt..
................................................................................................................ nato ...
a
........................................................................................................................... il
........................... residente in
......................................................................................... dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze in caso di con la
qualifica di
........................................................ per il
periodo dal .................. al
..................... In tale
periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a
carattere non
Firma .............................................. SCHEMA
2 ...l...
sottoscritt................................................................................................................... nato ...
a
........................................................................................................................... il
......................... residente in
........................................................................................... dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze in caso di per il
periodo dal ............... al
................... Tale
formazione ha riguardato la seguente
attività: ...........................................................................................................................................
Firma ............................................... | ||
|---|---|---|
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Inserito il: 25/05/2003 |